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culturali e turistiche a Torino ed in Piemonte.
Torino Promotion

Regolamento servizi offerti


Polizza Assicurativa - Agenzia Port Fleuri Polizza n. 9160 Reale Mutua Assicurazioni

CONDIZIONI GENERALI
 

Art. 1 Organizzazione Norme applicabili

l pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dalle agenzie facenti parte di TORINO PROMOTION indicate. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n° 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 80/314/CEE. delle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970. resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n° 1084.

Art. 2 Contributo del contratto

Descrizione del pacchetto turistico Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate e dal programma pubblicato a cui esso è riferito.

Art. 3 Prezzo revisione acconti

Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel programma pubblicato. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo dei diritti e delle tasse. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione Il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 gg. prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo. il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione e alla relativa conferma.

Art.4 Assicurazioni Fondo di Garanzia

Le agenzie facenti parte del Consorzio TORINO PROMOTION indicate, organizzatrici, hanno le polizze assicurative in calce indicate ai sensi della normativa vigente. Ai sensi dell'art.21 d. Igt. 111 del 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzazione, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro

Art. 5 Accordi specifici

Il Viaggiatore
può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito di Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, cosi come descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto. eventuali modi fiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'Organizzazione, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6 Cessione del Contratto

Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzazione a mezzo raccomandata A. R o. in caso di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso. data di nascita. cittadinanza...). Per la cessione verranno addebitate le seguenti spese di L. 30.000. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

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Art. 7 Recesso Annullamento

Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità. nelle seguenti ipotesi:

  • aumenti del prezzo del pacchetto indicato, in misura eccedente il 10%;
  • modifiche essenziali del contratto richiesto dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore A tal fine si precisa che Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

  • usufruire di un atro pacchetto turistico di qualità equivalente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
  • ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.

Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria Scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non otre due (2) giorni dalla ricezione della proposta alternativa inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Qualora Il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori dalle ipotesi elencate al precedente punto 7 1. si applicheranno le seguenti Condizioni: cancellazioni devono pervenire a mezzo raccomandata alle Agenzie organizzatrici facenti parte del Consorzio TORINO PROMOTION ;

  • penalità 10% cancellazioni pervenute entro 31 giorni dalla data dell’inizio del soggiorno;
  • penalità 25% per cancellazioni pervenute tra i 30 gg. e i 21 gg.

dalla data dell'inizio del soggiorno; penalità 100% per cancellazioni pervenute entro i 20 gg. dalla data dell’inizio di soggiorno (i giorni si intendono lavorativi, sabato escluso).

Art. 8 Modifiche dopo la partenza

Dopo la partenza allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, I'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore. oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9 Responsabilità dell'Organizzatore

La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L'agente di viaggio (Venditore) presso Il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio. ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico. ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 11 Contenuto ed Inoltro dei Reclami

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento. all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Art. 11 Foro competente Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.