| Art. 1 Organizzazione Norme applicabili
l pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dalle agenzie facenti parte di
TORINO PROMOTION indicate. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal
Decreto Legislativo n° 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 80/314/CEE. delle
convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles
del 20 aprile 1970. resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n° 1084.
Art. 2 Contributo del contratto
Descrizione del pacchetto turistico Il presente contratto è composto dalle Condizioni
Generali qui riportate e dal programma pubblicato a cui esso è riferito.
Art. 3 Prezzo revisione acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel programma pubblicato. Tale prezzo potrà
essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo dei diritti e delle
tasse. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati
elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione
dellelemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della
prenotazione Il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo.
Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 gg. prima dell'inizio del viaggio. Qualora
la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista
per il saldo del prezzo. il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente
alla prenotazione e alla relativa conferma.
Art.4 Assicurazioni Fondo di Garanzia
Le agenzie facenti parte del Consorzio TORINO PROMOTION indicate, organizzatrici, hanno le
polizze assicurative in calce indicate ai sensi della normativa vigente. Ai sensi
dell'art.21 d. Igt. 111 del 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in
caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dellOrganizzazione, per il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio allestero. Le
modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia saranno stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro
Art. 5 Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari
richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici
verranno inseriti nellambito di Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno
inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, cosi come
descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al
momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto. eventuali modi fiche, siano
esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'Organizzazione, dovranno formare oggetto di
specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 6 Cessione del Contratto
Il Viaggiatore, qualora si trovi nellimpossibilità di usufruire del pacchetto
turistico può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le
condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In
tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il
contratto all'Organizzazione a mezzo raccomandata A. R o. in caso di urgenza, telegramma o
telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della
partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso. data di nascita.
cittadinanza...). Per la cessione verranno addebitate le seguenti spese di L. 30.000. A
seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il
pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla
cessione.
|
 |
Art. 7 Recesso Annullamento
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità.
nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato, in misura eccedente il 10%;
- modifiche essenziali del contratto richiesto dopo la conclusione del contratto
dallOrganizzatore e non accettate dal Viaggiatore A tal fine si precisa che
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto allOrganizzatore la propria scelta di
accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di
modifica.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico
prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso,
quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un atro pacchetto turistico di qualità equivalente, o se non disponibile,
superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto di qualità inferiore, con
restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento
della comunicazione dellintenzione di recedere o di accettare la proposta
alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dellannullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria Scelta di
recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non otre due (2)
giorni dalla ricezione della proposta alternativa inoltre, ove ne fornisca specifica
prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori
che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il
Viaggiatore non
ha comunque diritto al risarcimento delleventuale maggior danno, allorché
l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.
Qualora Il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori dalle ipotesi
elencate al precedente punto 7 1. si applicheranno le seguenti Condizioni: cancellazioni
devono pervenire a mezzo raccomandata alle Agenzie organizzatrici facenti parte del
Consorzio TORINO PROMOTION ;
- penalità 10% cancellazioni pervenute entro 31 giorni dalla data dellinizio del
soggiorno;
- penalità 25% per cancellazioni pervenute tra i 30 gg. e i 21 gg.
dalla data dell'inizio del soggiorno; penalità 100% per cancellazioni pervenute entro
i 20 gg. dalla data dellinizio di soggiorno (i giorni si intendono lavorativi,
sabato escluso).
Art. 8 Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
possa essere effettuata, I'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
Viaggiatore. oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo risarcimento dell'eventuale maggior
danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o
il Viaggiatore non accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un
altro luogo convenuto, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9 Responsabilità dell'Organizzatore
La responsabilità dellOrganizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali
danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal
presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate
al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a
qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.
L'agente di viaggio (Venditore) presso Il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla
organizzazione del viaggio. ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità
dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore
dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito
od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di
eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico. ovvero che derivino da iniziative autonome assunte
dal Viaggiatore nel corso dellesecuzione del viaggio.
Art. 11 Contenuto ed Inoltro dei Reclami
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza
ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o laccompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante linvio di una raccomandata, con avviso di ricevimento.
allOrganizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza. Art. 11 Foro competente Per qualsiasi
controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino. |